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Licenziamento legittimo per utilizzo improprio dei permessi ex L. 104

Con sentenza n. 5574 /2016 la Cassazione ha confermato la legittimitĂ  del licenziamento comminato ad un lavoratore che durante i tre giorni concessi per l’esercizio dell’assistenza a familiare disabile, aveva espletato l’assistenza medesima solo per una parte limitata della giornata (complessivamente 4 ore).

Anche dopo la riforma del 2010 [2], il lavoratore dipendente può chiedere i permessi retribuiti, come previsti dalla legge 104 del 1992, solo a condizione che presti assistenza continuativa ed esclusiva ad un familiare disabile. Egli deve utilizzare tutto il giorno per sopperire alle esigenze del familiare bisognoso, non potendo invece adempiere, nello stesso tempo, anche solo in minima parte, ad necessità proprie.

Pertanto, chiunque utilizzi i permessi mensili per scopi personali o comunque estranei a quelli per i quali sono stati concessi (appunto l’assistenza al parente), manifesta disinteresse verso le esigenze aziendali e verso i principi generali di “correttezza” e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro.

Non serve a giustificare il fatto di aver assolto, anche solo in parte, all’obbligo dell’assistenza del familiare con l’handicap. Questo aspetto – si legge in sentenza – non connota di minore gravitĂ  la condotta del dipendente “bugiardo”. Il licenziamento è ugualmente valido. La condotta di chi utilizzi anche solo alcune delle ore dei permessi per scopi personali è – secondo la Corte – oggettivamente grave, tale da determinare nel datore di lavoro la perdita di fiducia nei successivi adempimenti e idoneo a giustificare il licenziamento in tronco senza preavviso (cosiddetto licenziamento per giusta causa).

– Per saperne di piĂš: http://www.laleggepertutti.it/115804_permessi-legge-104-licenziato-chi-usa-alcune-ore-per-fini-personali#sthash.5e9U2fS9.dpuf
Nel dettaglio: il lavoratore dipendente può chiedere i permessi retribuiti, come previsti dalla legge 104 del 1992, solo a condizione che presti assistenza continuativa ed esclusiva ad un familiare disabile. Egli deve utilizzare tutto il giorno per sopperire alle esigenze del familiare bisognoso, non potendo invece adempiere, nello stesso tempo, anche solo in minima parte, a necessità proprie.

Pertanto, chiunque utilizzi i permessi mensili per scopi personali o comunque estranei a quelli per i quali sono stati concessi (appunto l’assistenza al parente), manifesta disinteresse verso le esigenze aziendali e verso i principi generali di “correttezza” e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro.

Non serve a giustificare il fatto di aver assolto, anche solo in parte, all’obbligo dell’assistenza del familiare con l’handicap. Questo aspetto – ribadisce la sentenza – non connota di minore gravitĂ  la condotta del dipendente in questione . Il licenziamento è ugualmente valido. La condotta di chi utilizzi anche solo alcune delle ore dei permessi per scopi personali è  oggettivamente grave, tale da determinare nel datore di lavoro la perdita di fiducia nei successivi adempimenti e idoneo a giustificare il licenziamento in tronco senza preavviso (cosiddetto licenziamento per giusta causa).

In allegato la sentenza, qui.

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