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Le nuove regole della CO.CO.CO

Dal 1° gennaio 2016 le collaborazioni organizzate dal committente (collaborazioni etero organizzate) saranno equiparate ad un rappordo di lavoro dipendente a tutti gli effetti se ricorreranno contemporaneamente tre condizioni (circ. Min. Lavoro 3/2016):

1) Le prestazioni del collaboratore siano esclusivamente personali;
2) Siano continuative;
3) Abbiano modalitĂ  di esecuzione predisposte dal committente anche per tempi e luogo di lavoro.

La prima condizione è che la prestazione sia personale: ovvero resa in modo esclusivo dal collaboratore il quale non si avvalga di altri soggetti e/o di una propria organizzazione.
La seconda condizione è che la prestazione sia continuativa: la prestazione si svolga con una frequenza tale da far desumere sia l’interesse durevole del committente, sia l’impegno costante del collaboratore. (L’impegno del collaboratore per una singola opera non può essere considerata una prestazione continuativa).
La terza condizione è che la prestazione sia organizzata anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Per i tempi, quando il committente è l’unico soggetto che decide la cadenza delle prestazioni, non c’è alcun dubbio che la condizione sia verificata in senso favorevole alla disciplina della subordinazione. Nel caso in cui il collaboratore decida invece da solo ovvero concordi con il committente le clausole dell’orario, o ancora abbia il diritto di dare o negare il consenso sull’orario stabilito dal committente, non c’è alcun dubbio che il rapporto non possa essere trattato come subordinato. Sul luogo di lavoro vale la regola per cui soltanto se questo è stato imposto dal committente la collaborazione è disciplinata come rapporto subordinato. Se, al contrario, il luogo è stato concordato con il lavoratore o lui stesso lo ha scelto, allora la collaborazione non può qualificarsi come organizzata dal committente. Una simile negativa conclusione si ha nei casi in cui, come può avvenire per un intervento su un programma di software, le prestazioni sono svolte in parte presso il committente e in parte presso il collaboratore.

Infine, tutte e tre le condizioni richieste devono verificarsi insieme. Così, può essere sufficiente che il collaboratore si faccia aiutare o sostituire da un terzo, o che la prestazione sia sporadica o infine che lo stesso collaboratore abbia concordato il luogo o i tempi di lavoro, a impedire l’equiparazione della collaborazione a un rapporto subordinato, anche se le altre due condizioni sono verificate.

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