Non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare â durante lâassenza per malattia â altra attivitĂ , sia essa a carattere ludico, o di intrattenimento, o persino a favore di terzi. Lo svolgimento di tale condotta, pertanto, non costituisce un inadempimento degli obblighi imposti al dipendente. Tuttavia, il compimento di altre attivitĂ da parte del dipendente assente per malattia può giustificare e fondare la reazione disciplinare da parte datoriale.
Con la recente sentenza della Cassazione (Cass. 26 aprile 2022 n. 13063) in tema di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attivitĂ durante lâassenza per malattia del dipendente, la Corte ribadisce il principio sopra esposto e, sul tema dellâonere probatorio, pone la prova dellâeffettiva incidenza di tale condotta di pericolo per la corretta ripresa dellâattivitĂ lavorativa ad esclusivo carico del datore di lavoro.
Allâinterno della giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione si registrano posizioni contrastanti in merito allâeffettivo criterio di riparto dellâonere probatorio in ipotesi di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attivitĂ durante lâassenza per malattia del dipendente:
â secondo un primo orientamento, nel caso di un lavoratore assente per malattia il quale sia stato sorpreso nello svolgimento di altre attivitĂ , spetta allo stesso dimostrare la compatibilitĂ di esse con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa e, quindi, la loro inidoneitĂ a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche;
â per altro indirizzo, invece, la prova dellâincidenza della diversa attivitĂ lavorativa o extra lavorativa nel ritardare o pregiudicare la guarigione ai fini del rilievo disciplinare è comunque a carico del datore di lavoro.
Ed è proprio tale secondo orientamento che la recente sentenza della Cass. 26 aprile 2022 n. 13063 avalla.