Approvato dallâaula del Senato il disegno di legge che converte il decreto legge 127/2021 relativo allâutilizzo del green pass nei luoghi di lavoro.
Tanto nel privato quanto nel pubblico è prevista la possibilitĂ che i dipendenti consegnino copia della certificazione verde al datore di lavoro e, in tale ipotesi, vengano esentati dai controlli sul possesso del green pass fino a che questâultimo è valido.
Le altre novitĂ principali riguardano il fatto che, se la certificazione verde scade durante l’orario di lavoro, il lavoratore può continuare la sua attivitĂ fino al termine del turno e non si applica a suo carico la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro qualora, in caso di controllo, si riscontri che il green pass è scaduto dopo l’ora di inizio.
Per i lavoratori in somministrazione il controllo del green pass deve essere svolto solo dall’azienda utilizzatrice, mentre il somministratore si limita a informare i lavoratori delle disposizioni relative al green pass.
Inoltre è stato prolungato il periodo in cui i datori di lavoro del settore privato, con meno di quindici dipendenti, possono sospendere e sostituire un addetto senza green pass. Attualmente il dipendente senza certificazione è assente ingiustificato e dopo cinque giorni può essere sospeso per la durata del contratto di sostituzione, lungo al massimo dieci giorni e rinnovabile una sola volta, entro il 31 dicembre 2021. D’ora in poi invece i giorni diventano dieci (i giorni si intendono lavorativi) ed il contratto di sostituzione può essere rinnovato piĂš volte, purchĂŠ entro la fine dell’anno.
Resta confermato che nelle aziende grandi con piÚ di 15 dipendenti, il dipendente dal primo giorno viene considerato assente ingiustificato, viene sospeso lo stipendio, e quindi lo stesso non potrà lavorare; per tali aziende durante la sospensione il dipendente mantiene il diritto al posto e non può subire conseguenze disciplinari.