Quali sono i soggetti da controllare?
– Dipendente (escluso lavoratore in smart-working, telelavoratore e lavoratore a domicilio)
– Collaboratore (co.co.co. – collaboratore occasionale)
– Libero professionista
– Somministrato
– Distaccato
– Lavoratore in trasferta
– Stagista – tirocinante
– Volontario
– Socio
– Legale rappresentante
– Amministratore
– Titolare
– Lavoratore della ditta appaltatrice
– Agenti e Rappresentanti
– Domestico (colf, badante, baby sitter, ecc.)
Quali sono i documenti che dovrà predisporre il datore di lavoro durante il periodo di validità della norma?
1. Regolamento che evidenzi le modalità organizzative per la verifica del Green pass nei locali aziendali
2. Lettera ai lavoratori per comunicare l’avvio dei controlli dal 15 ottobre 2021. Nella lettera, il datore di lavoro richiederà ai lavoratori privi di Green pass una comunicazione all’azienda, al fine di organizzare l’attività lavorativa
3. Lettera di nomina dei soggetti delegati al controllo del Green pass, con l’informativa sulle modalità di controllo
4. Lista dei lavoratori da controllare (qualora il controllo sia stato previsto “a campione”)
5. Lettera al lavoratore che viene allontanato dal luogo di lavoro in quanto privo di un Green pass in corso di validità. La medesima comunicazione dovrà essere inviata ai lavoratori che comunicheranno il mancato possesso di un Green pass valido
6. Lettera di contestazione disciplinare in caso di accesso di un lavoratore all’interno dei locali aziendali senza il prescritto Green pass
Chi è esente dal controllo?
– soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021-pdf: apre una nuova finestra), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre;
– cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra
– persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra).
In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).
Con che mezzi deve avvenire la verifica del Green pass?
La certificazione verde COVID-19 è identificata attraverso un codice univoco alfanumerico rappresentato da un codice a barre bidimensionale (QR code).
La verifica avverrà tramite l’applicazione (APP) VerificaC19 e potrà avvenire anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno).
L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica circa la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
Attenzione: l’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021).
Anomalia nel controllo del Green pass
1. lettera al lavoratore con l’indicazione delle ripercussioni normative, contrattuali ed economiche del mancato possesso del Green pass, invitandolo a rientrare in azienda solo in possesso di un Green pass in corso di validità
2. allontanare il lavoratore dai locali aziendali
1. comunicare l’esito del controllo all’Ufficio HR, in quale predisporrà la voce paga per i giorni di assenza ingiustificata
3. Quale sono le sanzioni: Assenza ingiustificata
il lavoratore che non è in possesso della certificazione verde (oppure è scaduta) verrà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
4. durante il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato
5. la sospensione non rappresenta una sanzione disciplinare
6. in ogni caso il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
Sanzione Pecuniaria
Lavoratore: qualora acceda ai luoghi di lavoro in violazione all’obbligo di possesso del Green pass (sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro)
Datore di lavoro: in caso di mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre e/o in caso di mancato controllo del Green pass (sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro)
Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.