Le imprese che decidono di investire nella formazione del proprio personale dipendente nell’ambito delle tecnologie 4.0 hanno diritto ad un credito d’imposta dedicato, che è stato oggetto di ampliamento ad opera della legge di Bilancio 2021.
L’intensitĂ della misura varia in relazione alle dimensioni dell’impresa dal 30% al 60% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 300 mila euro.
Beneficiari sono tutti i datori di lavoro residenti nel territorio dello Stato, inclusi gli enti non commerciali che esercitano attivitĂ commerciali.
Le attivitĂ formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
Tematiche della Formazione 4.0:
1. big data e analisi dei dati;
2. cloud e fog computing;
3. cyber security;
4. simulazione e sistemi cyber-fisici;
5. prototipazione rapida;
6. sistemi di visualizzazione, realtĂ virtuale (rv) e realtĂ aumentata (ra);
7. robotica avanzata e collaborativa;
8. interfaccia uomo macchina;
9. manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
10. internet delle cose e delle macchine;
11. integrazione digitale dei processi aziendali.
Sono ammissibili al credito dâimposta le seguenti spese:
1. spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
2. costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, lâammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilitĂ ;
3. costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
4. spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nellâallegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attivitĂ di formazione ammissibili
L’erogazione dell’attivitĂ formativa può essere effettuata internamente attraverso personale dipendente; nel caso in cui le attivitĂ di formazione siano erogate da soggetti esterni allâimpresa si considerano ammissibili solo le attivitĂ commissionate a:
1. Soggetti accreditati per lo svolgimento di attivitĂ di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui lâimpresa ha la sede legale o la sede operativa;
2. UniversitĂ , pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
3. Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
4. Soggetti in possesso della certificazione di qualitĂ in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
5. ITS.
Il credito dâimposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi dâimposta successivi fino a quando se ne conclude lâutilizzo.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo dâimposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dallâAgenzia delle Entrate.
Ai fini dellâammissibilitĂ al credito dâimposta, lâeffettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione â da allegare al bilancio â rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una societĂ di revisione legale dei conti. Sono escluse dallâobbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Ă ammissibile, a incremento diretto del credito dâimposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere lâobbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.
Le imprese beneficiarie del credito dâimposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:
1. una relazione che illustri le modalitĂ organizzative e i contenuti delle attivitĂ di formazione svolte;
2. lâulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
3. i registri nominativi di svolgimento delle attivitĂ formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno allâimpresa.
Le imprese che intendono fruire dellâagevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.