Nonostante lâintensificazione della campagna vaccinale, non è stata prevista, infatti, una norma di carattere generale che fornisca una specifica tutela in favore del lavoratore costretto ad assentarsi dal lavoro per sottoporsi alla profilassi di rito. Unâindicazione sul trattamento dellâassenza per vaccinazione è contenuta nel Protocollo vaccinazione in azienda siglato il 6 aprile 2021 dai ministeri Lavoro-Salute e dalle organizzazioni sindacali per disciplinare la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari nei luoghi di lavoro.
Al punto 15 del protocollo stesso, che si applica alle vaccinazioni eseguite su iniziativa del datore di lavoro (nei locali aziendali o mediante convenzioni con strutture mediche private o mediante strutture sanitarie dellâInail), è espressamente previsto che, in caso di somministrazione eseguita durante l’orario di lavoro, il relativo tempo non è considerato un’assenza ma equiparato a tutti gli effetti a orario di lavoro.
Lâulteriore specifica disciplina è contenuta nell’articolo 31, comma 5, del decreto Sostegni (Dl 41/2021), riservato al personale scolastico, in cui è espressamente previsto che lâassenza per la somministrazione del vaccino è considerata giustificata e non comporta alcuna decurtazione del trattamento economico fisso e/o accessorio.
Al di fuori di queste due specifiche previsioni di legge, l’assenza del lavoratore devono essere âgiustificateâ utilizzando le ferie o i permessi annui accantonati e non ancora fruiti. In questo modo, di fatto, il lavoratore di un’azienda che non partecipa allâiniziativa vaccinale nei luoghi di lavoro, o che non è dipendente di un’istituzione scolastica, si trova a dover sostenere lâonere economico dell’assenza, sacrificando una giornata di ferie o di permesso che dovrebbero avere un’altra funzione.