Facendo seguito alla mia mail di qualche giorno fa, in cui davo chiarimenti sul calcolo dell’esonero contributivo per le aziende che usufruiscono della cassa, oggi riporto estratto di un articolo del Sole 24 ore sull’argomento.
“A pochi giorni dalla pubblicazione della circolare Inps N.105/2020, che svela l’arcano di come calcolare l’esonero contributivo di cui all’art.3 del D.L.104/2020, è possibile fare alcune considerazioni in merito alla convenienza dell’esonero rispetto alla cassa integrazione (e viceversa).
E’ opportuno valutare alcuni aspetti , utili per indirizzare la scelta al proseguo della cassa integrazione rispetto all’utilizzo dell’esonero.
Se si opta per l’esonero contributivo, anche qualora lo stesso non venga interamente fruito per l’intero periodo di 4 mesi, l’azienda si preclude la possibilità di ricorrere alla Cig per emergenza Covid (mentre resta possibile usufruire degli ammortizzatori sociali con le ordinarie causali di cui al D.L.gs. 148/2015- v. cassa integrazione guadagni ordinaria ).
Questa scelta presuppone quindi un minimo di certezza sulla stabilità dell’attività produttiva, diversamente, sarebbe opportuno attendere di vedere le evoluzioni in merito, e magari decidere, in alternativa, di riutilizzare la cig nei mesi futuri, fino al 31 dicembre 2020.
Scegliere l’esonero contributivo significa automaticamente ricadere nel divieto assoluto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino al 31.12.2020 ( fatte salve le eccezioni già chiarite dalla norma :cessazione attività, fallimento, cambio appalto, accordo sindacale per esondo incentivato).
Di contro, utilizzare interamente le 18 settimane di cig introdotte dal D.L.104/2020, consentirebbe una “liberazione” anticipata dal divieto: infatti, se le 18 settimane decorressero dal 13 luglio, il periodo blindato scadrebbe il 14 novembre 2020, poco meno di un paio di mesi prima, periodo che, a seconda delle dimensioni aziendali, potrebbe comunque fare la differenza.
Per poter utilizzare l’esonero contributivo, l’azienda deve essere in possesso del DURC in regola. Questo è l’aspetto forse più incisivo, considerato che i documenti prorogati al 15 ottobre 2020 sono solo quelli scaduti tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, (appalti esclusi, per i quali la proroga non interviene). Un’azienda che ha già usufruito di cassa integrazione pre-D.L.104/2020, e che si affaccia alla ripresa attività tra mille dubbi e incertezze, probabilmente non sarà in grado di avere la regolarità contributiva, ma, senza, l’esonero non è applicabile, mentre non vi è alcuna preclusione per l’utilizzo della cassa integrazione.
Ultimo elemento: le tempistiche di attuazione delle due misure. L’esonero non è ancora materialmente operativo, né autorizzato dalla Commissione Europea. Diventa quindi estremamente complesso valutare la convenienza di una misura non ancora certa, e che comunque, quando approvata, sarà applicabile a posteriori, mentre la cassa integrazione, soprattutto se con pagamento diretto Inps, ha il vantaggio di alleggerire immediatamente il costo del lavoro.
Come spesso accade, le norme prevedono misure apparentemente interessanti, ma che rischiano di perdere il loro appeal a causa dei ritardi nella loro materiale messa in opera.”